Comitato Unico di Garanzia
Il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenta un interlocutore più efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio.
Compiti e funzione del C.U.G.
Il Comitato Unico di Garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere di Parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza per i lavoratori.
Il Comitato è stato istituito dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010 e sostituisce, unificando le competenze, i pre-esistenti comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Il CUG redige e trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata riferita all’anno precedente ai vertici politici ed amministrativi all’ente di appartenenza. La relazione riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo, e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell’ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l’amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
Poteri Propositivi
1. Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne.
2. Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo.
3. Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa.
4. Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere).
5. Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento.
6. Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo.
7. Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing- nell’amministrazione pubblica di appartenenza.
Poteri Consultivi
FORMULARE PARERI SU:
1. Progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
2. Piani di formazione del personale.
3. Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione.
4. Criteri di valutazione del personale.
5. Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Poteri di Verifica
1. Sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità.
2. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo.
3. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.
4. Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro.
In evidenza
Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).
Il Comitato Unico di Garanzia in data 19 settembre 2017 presso l’ “Ex Noviziato dei Crociferi” di via Torremuzza, 21, ha organizzato un Seminario dal tema “IL COMITATO UNICO DI GARANZIA E IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE: COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E BENESSERE LAVORATIVO”
Misure per promuovere le pari opportunita' e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche
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La nuova direttiva per le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione
Interpello per rinnovo quadriennale componenti C.U.G. "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
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